Conto corrente affidato? Cassazione:”patti chiari e amicizia lunga”.
In questa estrema sintesi abbiamo cercato di offrire i passaggi più salienti della sentenza della Corte di Cassazione che ha demolito le prime due contestazioni dei legali della banca, ed accoglie il terzo motivo sulle CMS.
Sino ad oggi il principio della’interpretazione dell’art. 644 c.p. al comma 4 che recita “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” è stato interpretato anche per le Commissioni di Massimo Scoperto, essendo palesemente un costo che va inserito nel calcolo del tasso di usura, ma secondo la Corte con l’entrata in vigore del D.L. 185/2008 art. 2-bis, introdotto con la L. di conversione n. 2 del 2009 ha prodotto una norma “innovativa” e non “interpretativa”, e di conseguenza l’innovazione prevede che ciò che è nuovo non vale per il passato, ma solo dal 1 Gennaio 2010.
La domanda ora è: ci dobbiamo attendere un’altra sentenza della Corte di Cassazione che, dopo aver chiarito che “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del codice penale e dell’art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori” (perciò anche CMS, CIV, piuttosto che costi assicurativi e/o di mediazione riguardo a mutui e finanziamenti ecc… – dicevo, non è che ora la Corte di Cassazione comincia a fare gli “spacchettamenti” come si vuol fare con il prossimo referendum, magari andando a ripercorrere la genesi dei vari costi connessi alle operazioni di mutuo (una delle maggiori controversie con le banche oggi) in modo tale che pur in presenza di una delle buone leggi italiane, quella sull’usura, la 108/96, questa perda la sua efficacia e le banche possono dormire sonni più tranquilli continuando a fare ciò che da sempre fanno?
Clicca QUI per la sentenza completa
Veniamo alla sintesi:
- L’atto di costituzione è nullo per errato conferimento della procura che deve venire con atto pubblico o scrittura privata
- La nullità delle clausole usurarie deve essere rilevata anche d’ufficio e non c’è differenza tra un contratto che prevede o solo consenta il superamento del tasso usurario ed un altro che in astratto ne ipotizzi la riconduzione al limite legale ma in concreto ciò poi non accade; questo vale sia per i conti correnti che per i mutui e qualsiasi altro contratto con funzione creditizia;
“Non può invece instaurarsi alcuna differenza tipologica fra un contratto che preveda o anche solo consenta il superamento del tasso usurario ed un altro che, in astratto, ne ipotizzi la riconduzione al limite legale, ma già in concreto ometta di restituire una sua costante sensitività al predetto principio: appare così del tutto errata la pretesa controprova invocata dalla banca, rispetto alla diversità di fattispecie regolata da Cass. 21080/2010, come se davvero lo spostamento sul diritto di restituzione, e il conseguente rinvio alla legittimazione attiva in capo al correntista, potessero far mutare di segno al contratto“.
“Puo’ dunque enunciarsi il principio per cui la clausola contenuta nei contratti di apertura di credito in conto corrente, che preveda l’applicazione di un determinato tasso sugli interessi dovuti dal cliente e con fluttuazione tendenzialmente aperta, da correggere con sua automatica riduzione in caso di superamento del cd. tasso soglia usurario, ma solo mediante l’astratta affermazione del diritto alla restituzione del supero in capo al correntista, e’ nulla ex articolo 1344 c.c., perche’ tesa ad eludere il divieto di pattuire interessi usurari, previsto dall’articolo 1815 c.c., comma 2, per il mutuo, regola applicabile per tutti i contratti che prevedono la messa a disposizione di denaro dietro una remunerazione.”
- Dopo un lungo excursus giuridico sulle CMS, una conclusione su cui non concordiamo, cioè che la CMS sia illegittima solo dopo il 1 Gennaio 2010
“Ogni eccedenza della CMS in concreto praticata rispetto alle entità massime fissate pro tempore dalle Istruzioni della Banca d’Italia non realizza pertanto di per sè un fattore rilevante al fine del superamento del tasso-soglia usurario, trattandosi di elemento diverso – nella fattispecie storica e perciò – non calcolabile nel medesimo coacervo di fattori di costo; pertanto l’eventuale usurarietà del rapporto bancario può conseguire solo da una giustapposizione che, assumendo dal valore percepito di periodo la CMS e riscontratane in ipotesi il superamento di percentuale rispetto a quella massima, vada ad aggiungere tale costo improprio e non dovuto all’interesse propriamente detto, verificando se, per tale via, non sia stato superato in modo indiretto il tasso-soglia per aver questo così oltrepassato lo spread del TEGM, addizionandosi ad un costo che, nella singola vicenda di finanziamento, abbia tuttavia operato non come CMS bensì come remunerazione sostanzialmente coincidente con l’interesse”.
“ribadito che l’art. 1815 c.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 108 del 1996, è norma applicabile a tutti i contratti bancari, compresa l’apertura di credito in conto corrente e che è nulla, per contrarierà a norme imperative, la clausola ivi contenuta che preveda l’applicazione di un tasso sugli interessi con fluttuazione tendenzialmente aperta, da correggere con mera automatica riduzione in caso di superamento della soglia usuraria, cioè solo mediante l’astratta affermazione del diritto alla restituzione del supero in capo al correntista, a sua volta la commissione di massimo scoperto, applicata fino all’entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008, art. 2- bis, deve ritenersi in thesi legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il TEGM – dal 1997 al dicembre del 2009 – sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d’Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario, dato atto che ciò è avvenuto solo dal 1 gennaio 2010, nelle rilevazioni trimestrali del TEGM;
ne consegue che il D.L. n. 185 del 2008, art. 2-bis, introdotto con la L. di conversione n. 2 del 2009, non è norma di interpretazione autentica dell’art. 644 c.p., comma 3, bensì disposizione con portata innovativa dell’ordinamento, intervenuta a modificare – per il futuro – la complessa disciplina anche regolamentare (richiamata dall’art. 644 c.p., comma 4) tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari, derivandone ai fini qui di interesse – che per i rapporti bancari esauritisi prima del 1 gennaio 2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non debba tenersi conto delle CMS applicate dalla banca ed invece essendo tenuto il giudice a procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della rimunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso-soglia usurario, come sopra specificato“.
I Giudici e le sentenze che “castigano” e condannano le banche, qualora non dovessero rispettare il contratto e i tassi pattuiti con il cliente (pratica molto diffusa visto che solo 1 su 100 in Italia controlla i proprio rapporti bancari ed anche qui come al solito siamo sempre tra gli ultimi in Europa), a rimborsare i loro clienti ci sono da ormai oltre 20 anni. Leggi un pò di sentenze e ordinanze qui www.risarcimentomutui.it-sentenze-che-condannano-le-banche .
Credi a ciò che vedi! Non a quello che senti..
©PRODUZIONE RISERVATA©
SCOPRI LA VERITA’ SUL TUO CONTO CORRENTE
Tel: 02.9042.7304 – Mail: info@risarcimentomutui.it
Seguici www.facebook.com/RisarcimentoMutui
Qui sotto un video del Segretario Nazionale dell’associazione DECIBA Ilario Fabiano. Associazione di riferimento n 1 in Italia per i consumatori che desiderano veramente “aprire gli occhi” sui loro rapporti bancari.